Dopo il decesso si devono curare una serie di formalità e di adempimenti che non sono direttamente inerenti le esequie.
L’impresa Funebre Di Teodoro, Scartozzi & Castroni vuole lasciarvi un promemoria di tutte quelle incombenze da assolvere quando in famiglia è venuta a mancare una persona.
Per approfondimenti ci avvaliamo di validi professionisti che potranno rispondere a tutti i vostri dubbi.
BANCHE E POSTA
Gli eredi devono prendere contatto con gli Istituti di credito o uffici Postali di riferimento per tutti gli adempimenti riguardanti le competenze bancarie o postali del defunto (conti correnti, depositi, cassette di sicurezza, titoli, domiciliazioni di pagamenti ecc.) e devono riconsegnare gli assegni non utilizzati e quanto di proprietà della Banca o delle Poste (Bancomat, Carta di credito ecc.). Se gli eredi non riescono a trovare tali documenti, devono immediatamente procedere con la denuncia di smarrimento, affinché la banca/posta provveda a bloccare il conto.
Non appena riceve comunicazione del decesso, la banca provvede a bloccare il suo conto corrente e qualsiasi altro rapporto tra il defunto e l’istituto di credito. Questo per impedirne l’accesso a chiunque, prima che siano stati identificati gli eredi. Lo stesso accade per i conti titoli collegati al conto corrente principale. Le procure sottoscritte cessano la propria efficacia al momento del decesso, ad eccezione delle procure esplicitamente finalizzate al post-mortem. Per il conto corrente intestato al defunto, il saldo può essere riscosso solo per successione.
Occorre presentare la documentazione richiesta (tra cui il certificato di morte e la copia autenticata del testamento, se c’è) per ottenere lo sblocco e per procedere alla divisione del saldo tra gli eredi.
A seconda che il conto abbia un unico intestatario oppure che sia cointestato, ad esempio, con il coniuge, cambiano le azioni da intraprendere.
Conto con intestatario unico
Con la comunicazione alla banca dell’avvenuta morte del titolare attraverso la presentazione di un certificato di mortegli eredi hanno il diritto di conoscere quali rapporti il loro congiunto aveva con l’istituto, ad esempio se sono presenti conti correnti attivi, libretti di risparmio, depositi di somme, custodia di titoli, azioni. Soltanto quando la pratica di successione verrà risolta, il conto sarà sbloccato ed i legittimi eredi potranno avere accesso al beni del defunto.
Conto cointestato
- Conto a firma disgiunta, che consente a ciascuno dei cointestatari di prelevare dei soldi senza il consenso degli altri. Facoltà che, a questo punto, spetterà agli eredi dopo aver fatto una semplice variazione di intestazione a loro favore. Pertanto, al posto del nominativo del defunto, risulteranno i nominativi degli eredi. La banca può però negare al cointestatario superstite di effettuare operazioni sul conto corrente, benché cada in successione solo la quota di 1/2 della cifra esistente sul conto.
Il saldo si ritira solo per successione; è possibile per gli altri intestatari, prima dell’evento luttuoso, fare un prelievo. - Conto a firma congiunta, che vincola tutti i cointestatati ad essere d’accordo anche per un semplice prelievo. In questo caso, il conto viene bloccato fino all’identificazione attestata dei legittimi eredi, i quali potranno successivamente operare insieme all’intestatario rimasto in vita.
Il conto cointestato, ad ogni modo, garantisce agli eredi soltanto il 50%del denaro depositato, mentre l’altra metà può essere liquidata all’intestatario rimasto in vita.
Documenti che la banca può richiedere per svincolare le somme:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli eredi;
- atto notorio attestante gli eredi che può essere predisposto da un notaio oppure preso la cancelleria del tribunale.
- Certificato di morte
- Testamento
Mutuo : per il mutuo, gli eredi di un soggetto intestatario o contestatario hanno l’obbligo di effettuare l’accollo presso l’istituto che ha concesso il mutuo. L’accollo consente agli eredi, se in possesso dei requisiti soggettivi, di fruire in sede di dichiarazione dei redditi della detrazione d’imposta. Non esiste un termine perentorio, tuttavia per non perdere la detraibilità è bene effettuare l’accollo tempestivamente. Se all’atto della stipula del mutuo, il mutuatario poi defunto avesse sottoscritto un’assicurazione “premorienza mutuatari o temporanea caso morte” ,in caso di decesso salvo particolari eccezioni la quota residua di sua competenza si estingue.
Cassette di sicurezza: se il defunto usufruiva di cassette di sicurezza, prima di presentare la dichiarazione di successione, si deve procedere all’apertura delle cassette di sicurezza, allo scopo di fare l’inventario del contenuto ed inserirne il valore nella dichiarazione di successione.
I titoli diventano anch’essi parte dell’eredità, pertanto o si dividono in natura, oppure vengono venduti e poi il ricavato diviso tra gli eredi.
In alternativa gli eredi possono decidere anche di lasciare i titoli nella proprietà comune e di gestirli nel deposito titoli della comunione ereditaria.
Anche i buoni fruttiferi postali vengono considerati come i titoli di Stato.
Bonifici : se dopo la morte dovessero pervenire dei bonifici a favore del defunto, la banca dovrà lasciare la somma a disposizione del patrimonio ereditario. In seguito si potrà stabilire se tali cifre andranno o meno ad aggiungersi effettiva-mente alla massa ereditaria.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Per poter acquisire il patrimonio del parente deceduto occorre necessariamente versare delle imposte. Entro 12 mesi dalla data del decesso occorre recarsi all’Agenzia delle Entrate e compilare un modulo da consegnare nella banca in cui il familiare scomparso aveva il conto corrente oppure dei soldi investiti. La tassa di successione varia da un minimo del 4% ad un massimo dell’8% del valore dei risparmi. C’è solo un caso in cui non si paga nulla: quando non vengono superate le franchigie, fissate in base ai vincoli di parentela con il defunto. Per avviare le pratiche di successione, dovranno essere presentati in banca il certificato di morte del titolare del conto, lo stato di famiglia, il saldo del conto e l’eventuale copia del testamento.
La dichiarazione di successione permette agli eredi di entrare in possesso, pro quota, delle quote che fino al giorno precedente al decesso erano di proprietà del defunto.
I beni del defunto possono essere cointestati con altre persone (coniuge, figli ecc..), nella dichiarazione di successione andranno indicate esclusivamente le quote di proprietà del defunto.Le imposte possono essere pagate presso un qualsiasi sportello bancario, postale o esattoriale con l’apposito modello F24. La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere presentata insieme alla pratica di successione all’Agenzia delle Entrate.
Quando non è necessario presentare la dichiarazione di successione:
nelle seguenti ipotesi che devono risultare da apposita dichiarazione scritta del o dei beneficiari:
- l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
- l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a euro 100.000,00 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Entro i 30 giorni successivi dalla registrazione della dichiarazione di successione, occorre inoltre presentare la richiesta di voltura degli immobili presso gli uffici del Catasto.
Gli eredi possono compilare e presentare personalmente la dichiarazione di successione oppure possono rivolgersi a professionisticome notai, avvocati, commercialisti, oppure rivolgersi ad associazioni di categoria o sindacati.
L’EREDITA’
L’eredità si devolve per legge o per testamento. In assenza di testamento, l’eredità è distribuita secondo il principio delle successioni legittime. Se il singolo non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti e si applica la successione legittima.
La successione legittima si applica anche quando il defunto ha disposto solo per una parte del suo patrimonio.
In mancanza di eredi l’eredità è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
In mancanza di testamento la legge istituisce come eredi:
- il coniuge
- i figli, tenendo conto che a quelli legittimi sono equiparati quelli naturali, legittimati e adottivi
- gli ascendenti legittimi, (padre, madre, nonno, nonna)
- collaterali
- gli altri parenti entro il sesto grado
- lo Stato
I diritti successori dei figli
I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai
genitori. Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali. Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.
La successione del coniuge
Il coniuge concorre a pieno diritto nell’eredità. Al coniuge è devoluta l’intera eredità solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge. Il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato. Al coniuge viene attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante, in forza di legati, ossia di successione a titolo particolare. In mancanza di figli, al coniuge si devolve l’intera eredità. In caso di un figlio il patrimonio andrà attribuito:
- al 50% al figlio
- al 50% al coniuge
- In caso di più figli:
- 1/3 al coniuge, il resto distribuito tra i figli
IL TESTAMENTO
Quando avviene un decesso è, sin da subito, consigliabile verificare se il defunto ha lasciato un testamento. Nel caso si trovi un testamento olografo, lo si deve portare ad un notaio perché provveda alla sua pubblicazione. Analogamente dovrà essere contattato il notaio ove si sia a conoscenza dell’esistenza di un testamento pubblico ovvero dell’esistenza di un testamento olografo affidato al notaio in deposito fiduciario. Nel caso in cui non si sappia dell’esistenza o meno di un testamento ci si può rivolgere all’Archivio Notarile (per effettuare una ricerca nel Registro Generale dei Testamenti). Il testamento è l’unico strumento con il quale una persona può disporre dei propri beni dopo la morte. Con la successione testamentaria, infatti, è la volontà del de cuius a stabilire in che modo distribuire la quota disponibile tra gli eredi. In mancanza del testamento, invece, la successione avviene se-condo i criteri fissati per legge, con la quota disponibile che andrà a beneficio dei soli eredi (legittimari ed eredi legittimi).Se invece la persona prima di morire ha redatto il testamento può decidere liberamente di come distribuire, e tra chi, la quota disponibile dell’eredità. Questa però non comprende tutto il patrimonio del de cuius, poiché manca della quota di legittima cioè quella porzione di eredità della quale non si può disporre perché la legge riconosce di diritto ai legittimari. Con il testamento quindi non si possono escludere totalmente dalla successione tutte quelle figure riconosciute dalla legge come legittimari, legati al defunto da rapporti stretti di parentela (figli e coniuge).
Coniuge | Figli | Quota legittima | Quota disponibile | Diritto Abitazione |
Sì | No | 50% | 50% | Al coniuge superstite |
Sì | Sì, ma uno solo | 33% al coniuge e 33% al figlio | 33% | Al coniuge superstite |
Sì | Sì, più di uno | 25% al coniuge, 50% ai figli (da dividere in parti uguali) | 25% | Al coniuge superstite |
No | Sì, ma uno solo | 50% | 50% | |
No | Sì, ma più d’uno | 66,66% (da dividere in parti uguali) | 33,33% | |
No | No | — | 100% (solo se mancano gli ascendenti) |
Testamento olografo
Se il testatore ha lasciato il proprio testamento olografo nelle mani di una persona fidata o nella propria casa, colui che lo detiene o che sappia dove il documento è conservato ha l’ obbligo di portarlo nel più breve tempo possibile presso un notaio che provvederà alla pubblicazione.
Quindi colui che possiede il testamento olografo deve fare in modo che tutti possano venirne a conoscenza, depositando il testamento stesso, il certificato di morte presso la cancelleria della pretura del luogo in cui si è aperta la successione. Se il testamento olografo era già stato depositato presso un notaio questi dovrà provvedere alla pubblicazione.
Testamento pubblico
In questo caso il notaio non dovrà provvedere alla pubblicazione in quanto si tratta di un documento di per sè già pubblico. Dovrà comunque metterlo a disposizione di tutti depositandolo presso la cancelleria della pretura del luogo in cui si è aperta la successione. Questo iter va fatto anche nel caso che il testamento sia stato precedentemente revocato.
Testamento segreto
Il notaio dovrà aprirlo non appena viene informato della morte del testatore. Se qualcuno ne ha interesse può chiedere alla pretura del luogo in cui si apre la successione di fissare un termine per l’ apertura e la pubblicazione del testamento.
Chi non può fare testamento
La legge riconosce la facoltà di redigere testamento a tutti coloro che non siano stati dichiarati incapaci dalla legge. Di conseguenza non possono fare testamento:
- chi ha meno di 18 anni;
- interdetti per infermità mentale;
- coloro che al momento della testamenti factio siano incapaci di intendere e di volere.
IL LAVORO
Del decesso deve essere informato il datore di lavoro.
Occorre verificare il diritto alla liquidazione della retribuzione maturata, mensilità aggiuntive e ferie non godute; il di-ritto alla liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso e dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio. Il diritto degli eredi a richiedere tali somme si prescrive in 5 anni dalla data di morte.
TFR
Le indennità di preavviso e di fine rapporto, dovute dal datore di lavoro alla morte del dipendente devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, nel caso che vivessero a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. L’indennità che spetta per la prestazione d’opera del defunto non cade nella successione, perché matura per fatto della morte quindi successivamente a questa. Pertanto l’indennità non rientra nell’asse ereditario e non è soggetta a imposta di successione.
ASSICURAZIONI
Nel caso di decesso di un familiare, si deve informare, fornendo il relativo atto di morte, le società intestatarie di polizze sugli infortuni o sul rischio morte o sui veicoli.
Rivolgersi all’agenzia assicurativa di competenza.
Gli eredi hanno anche l’obbligo di effettuare il cambio di intestazione dell’assicurazione dell’auto. In merito alle assicurazioni sulla vita, occorre presentare immediata denuncia alla società assicuratrice e attendere le disposizioni conseguenti. Sarà bene ricordare che i premi di queste assicurazioni non sono tassabili e che, quindi, non devono essere riportati nelle dichiarazioni di successione. Le compagnie di assicurazione sono tenute a risarcire tutti i danni subiti in conseguenza di incidente stradale. La procedura deve essere attivata nel più breve tempo possibile per non pregiudicare una tempestiva istruttoria della pratica; in ogni caso il codice civile prevede che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni.
RISARCIMENTO DANNI PER INCIDENTE STRADALE
Nella maggior parte dei casi, quando avviene un incidente stradale con un decesso, l’autorità giudiziaria dispone l’autopsia per stabilire le cause del decesso e vedere quale tipo di nesso esiste tra la morte della persona e l’incidente vero e proprio. Prima dell’autopsia, una persona della tua famiglia verrà chiamata a riconoscere il corpo. Una volta che il giudice ha disposto l’esame autoptico, si ha la facoltà di nominare un medico legale di fiducia affinché assista all’autopsia e/o agli ulteriori esami ed accertamenti irripetibili. Questo aiuterà ad evitare che la controparte possa alterare a suo favore il risultato del lavoro del patologo. Chi perde una persona cara in un incidente stradale con decesso provocato da altri soggetti o da altre circostanze (come può essere il crollo improvviso di un cavalcavia), può rivendicare un risarcimento per danno da perdita dei rapporti parentali. In pratica, sia la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia la Carta di Nizza sui diritti fondamentali nell’Ue, come ribadito più volte dalla Cassazione, sanciscono il diritto alla vita privata e familiare, alla cura e al supportodei genitori. Principi stabiliti anche dalla nostra Costituzione. Significa, quindi, che esiste il diritto ad un risarcimento per la perdita del rapporto familiare, così come per il danno biologico della vittima, cioè per la vita che ha perso la persona deceduta. Il compenso per la perdita del rapporto parentale varia in base fattori come ad esempio:
- il grado di parentela;
- l’età della vittima e del superstite;
- il fatto che la vittima fosse o meno convivente;
- il numero di componenti della famiglia;
- la componente psicologica dei parenti.
- Quanto al grado di parentela per poter rivendicare il risarcimento da perdita di rapporto familiare, la giurisprudenza si è finora espressa favorevole ad un compenso al coniuge (o compagno di coppia di fatto), ai genitori, aifigli, a fratelli e sorelle e, in certi casi, anche ai nonni.
Quando accade un incidente stradale con decesso e si vuole chiedere un risarcimento del danno subìto per la perdita di una persona cara, occorre cominciare a provare almeno tre cose:
- il nesso tra causa ed effetto.
- la relazione con la persona deceduta.
- la perdita economica
In ogni caso conviene sempre affidarsi ad un bravo avvocato o una infortunistica.
INPS
Le anagrafi comunali devono inviare telematicamente, attraverso il canale messo a disposizione dal Ministero dell’Interno (SAIA), le comunicazioni di decesso entro 48 ore dal verificarsi dell’evento.
In caso di malfunzionamento del suddetto canale, è obbligatorio inviare le comunicazioni all’INPS utilizzando il servizio dedicato reso disponibile dall’Istituto.
Dal 1° gennaio 2015, anche i medici necroscopi sono tenuti a trasmettere online, attraverso il servizio dedicato, il certificato di accertamento del decesso sia all’INPS che al Comune attenendosi agli stessi termini di invio.
Inoltre è necessario:
- presentare la domanda di pensione di reversibilità nel caso in cui il superstite è un familiare avente diritto
- presentare la domanda di riscossione dei ratei maturati e non riscossi (es. rateo di 13°)
- pagare le rate residue delle addizionali regionali e comunali IRPEF dovute dal defunto sul reddito di pensione per l’anno precedente al decesso.
PENSIONE DI REVERSIBILITA’/INDIRETTA
Lapensione di reversibilità,o pensione ai superstiti, è una prestazione che viene riconosciuta ad alcuni familiari del lavoratore o delpensionato deceduto iscritto presso una delle gestioni dell’INPS: in particolare, la prestazione si chiama pensione di reversibilità se l’assicurato era già pensionato al momento del decesso, epensione indiretta se l’assicurato lavorava ancora.
A chi spetta: la pensione ai superstiti spetta al coniuge(se divorziato, per il diritto al trattamento deve essere beneficiario di un assegno divorzile), aifigli(sino a 26 anni se studenti universitari, sino a 21 anni, se studenti delle superiori, altrimenti sino alla maggiore età, o senza limiti di età se inabili) e, in mancanza, ai genitori over 65 senza pensione o aifratelli ed alle sorelle inabili.Perché possa essere riconosciuta la reversibilità ai familiari diversi dal coniuge, è necessaria anche la vivenza a carico del defunto: la vivenza a carico è presunta per i figli minori, mentre deve essere provata per gli altri familiari.
Limiti di reddito: i limiti di reddito variano ogni anno, perché si basano sull’ammontare del trattamento minimo di pensione. La pensione ai superstiti viene ridotta se il beneficiario possiede anche altri redditi. La decurtazione della pensione di reversibilità, in tali casi, può variare dal 25% al 50%.
A quanto ammonta: l’importo della pensione di reversibilità, che decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, corrisponde a una percentuale della pensioneche era in pagamento al pensionato deceduto o che sarebbe dovuta essere liquidata. Le percentuali da applicare variano in base ai familiari aventi diritto:
- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 80%, coniuge e un figlio o due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli o tre o più figli;
- un genitore (over 65): 15%;
- due genitori (over 65): 30%;
- un fratello o sorella (celibe/nubile): 15%;
- due fratelli o sorelle (celibe/nubile): 30%;
- tre fratelli o sorelle (celibe/nubile): 45%;
Come fare domanda: per richiedere la pensione di reversibilità , occorre presentare domanda telematica all’Inps, previo possesso di Pin dispositivo o di credenziali SPiD, oppure, in alternativa, è possibile recarsi presso un Caf o Patronato.
La domanda deve essere redatta su apposito modello, ossia “pensione reversibilità S01” a cui vanno allegati:
- l’autocertificazione del certificato di morte, certificato di matrimonio e dichiarazione sostituiva stato di famiglia alla data del decesso;
- dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio;
- dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta;
- dichiarazione del reddito;
- modalità di pagamento bonifico bancario o assegno se l’importo è minore dei 500 euro.
INFORTUNIO SUL LAVORO
La rendita Inail è un assegno che compete agli eredi se il decesso è derivato da infortunio sul lavoro, da infortunio in itinere o da malattia professionale. L’assegno funerario è liquidabile dall’lnail a tutti coloro che dimostrano di aver sostenuto le spese funebri, anche se non c’è diritto a rendita. È consigliabile presentare la domanda il più presto possibile e comunque non oltre 3 anni dal decesso oppure entro 90 giorni dalla comunicazione Inail che informa i familiari sul possibile diritto alla rendita.
DETRAZIONE FISCALE SPESE FUNEBRI
Nella dichiarazione dei redditi, per l’anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese, è possibile una detrazione d’imposta nella misura del 19% sull’importo complessivo di € 1.549,37 pari a € 294,38 per ogni evento luttuoso. L’importo detraibile non varia anche se sono più familiari a sostenere la spesa, ma la detrazione potrà essere frazionata tra gli aventi diritto con una dichiarazione di ripartizione delle spese.
ADEMPIMENTI FISCALI
Gli eredi del soggetto defunto nel momento in cui subentrano nel patrimonio della persona deceduta sono tenuti a presen-tare per conto di quest’ultimo, la dichiarazione dei redditi. Naturalmente si parla del caso in cui il soggetto deceduto abbia prodotto redditi nel corso dell’ultimo anno di vita.
La presentazione della dichiarazione dei redditi si rende necessaria in quanto il defunto è ancora un soggetto passivo di imposta, per il periodo intercorso tra l’inizio del periodo di imposta e la data del decesso.
In questo caso a presentare quest’ultima dichiarazione dei redditi, qualora ne ricorrano le condizioni, saranno gli eredi.
VEICOLI
I veicoli intestati al defunto non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, ma è necessario variare l’inte-stazione al PRA a nome degli eredi e/o legatari o, eventualmente, rottamare il veicolo.Il termine per variare l’intestazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell’autentica della firma sulla dichiarazione di accettazione dell’eredità. Il PRA rilascerà il certificato di proprietà digitale aggiornato -CDPD. In caso di più eredi, se solo uno di essi desidera intestarsi il veicolo, è necessario effettuare due successivi passaggi: prima si iscrive il mezzo a nome di tutti gli eredi e poi si trascrive a favore dell’unico erede che intende risultare intestatario del veicolo. E’ possibile allegare un unico atto di accettazione di eredità da parte di tutti gli eredi con contestuale vendita pro quota a favore dell’erede che chiede l’intestazione del veicolo. La registrazione è soggetta al pagamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) che varia a seconda del veicolo e della provincia di residenza.
Rivolgersi al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), all’ACI o presso un’agenzia automobilistica.
RCA
Occorre comunicare il decesso del contraente alla compagnia assicurativa, la quale provvederà a cessare immediata-mente il contratto. La classe di merito in questo caso può essere ereditata dai parenti più prossimi solo se sono conviventi. Può beneficiare invece della classe di merito del contraente defunto il coniuge in regime di comunione dei beni.
IMU
Gli eredi sono obbligati al versamento dell’IMU a nome del defunto, per tutti i mesi in cui il defunto è stato proprietario nell’anno, considerando un mese intero se il defunto ha avuto il possesso per oltre quattordici giorni.
Nel momento in cui un soggetto, proprietario di un immobile ,ne eredita un altro, quest’ultimo diventa “seconda casa” e, quindi, su di esso va pagata l’Imu. Nel caso del coniuge superstite, nei confronti di quest’ultimo si configura un diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, quindi esentato dal pagamento.
TARI(TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI)
Nel caso di decesso dell’intestatario, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione. La denuncia di cessazione dà il diritto di essere esentati dal pagamento della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata.
La denuncia di cessazione non può essere presentata se l’abitazione del defunto, pur non essendo effettivamente occupata, risulti predisposta all’uso, ossia disponga degli arredi e di almeno due utenze (ad es. gas, acqua, luce).
Se il coniuge o un altro parente subentra nell’occupazione dell’abitazione, deve presentare contestualmente alla cessa-zione, anche la denuncia di nuova occupazione, per il cambio d’intestazione della tassa.
Se dovessero risultare debiti relativi agli anni pregressi, questi rientreranno nel patrimonio ereditario e dovranno essere soddisfatti da coloro che decideranno di accettare l’eredità.
CONSORZIO DI BONIFICA
Il pagamento del canone spetta a chi detiene il possesso dell’immobile alla data del 1° gennaio di ogni anno. Gli eredi devono dare comunicazione del decesso al consorzio competente per territorio.
UTENZE
Voltura del contratto
Nel caso di contratto intestato a persona deceduta è necessario che gli eredi chiedanola cessazione della fornitura o, nel caso di subentro, la modifica tramite l’inserimento del nuovo intestatario.
Per potersi intestare l’utenza di un familiare deceduto è sufficiente che il cliente subentrante dichiari di essere erede delprecedente intestatario, inviando al fornitore una dichiarazione scritta, accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità e codice fiscale.
Per gli eredi del defunto la voltura è gratuita se, al momento del decesso, erano già domiciliati all’indirizzo in cui vogliono richiedere la voltura. Le stesse condizioni valgono anche per il coniuge dell’intestatario delle utenze.
Voltura catastale
Se l’erede diventa proprietario dell’abitazione del familiare defunto allora si deve fare la voltura catastale, obbligatoria per registrare qualsiasi variazione che interviene nella titolarità di un bene immobile, quindi anche in caso di voltura di luce e gas. La variazione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante la domanda di voltura catastale.
Disdetta del contratto
telefonare al numero verde indicato nelle bollette e trasmettere le informazioni richieste. Per le utenze locali presentarsi agli uffici di zona con l’ultima bolletta e lettura del contatore.
Soggetto subentrante non familiare
Nel caso in cui il soggetto subentrante non sia un familiare del deceduto, si parla di subentro totale o voltura umana. Si può continuare a fruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali godute dal defunto mentre, nel caso ci fosse stato un deposito cauzionale, questo viene trasportato dal vecchio al nuovo titolare. La voltura è soggetta ai costi richiesti dal fornitore.
Documenti necessari per la voltura
Se la persona che vuole effettuare la voltura è un familiare del defunto, avrà diritto allo stesso contratto, senza alcuna modifica e senza spese aggiuntive per il passaggio. Per richiedere il cambio di nominativo dovrà essere compilato un modulo dedicato. Questo modulo dovrà essere inviato al proprio fornitore per fax o posta, oppure consegnato direttamente allo sportello più vicino a casa.
Cosa serve per richiedere la voltura
- Dati del nuovo intestatario: codice fiscale, carta d’identità (anche una fotocopia), recapito telefonico, indirizzo email (consigliato)
- Dati del precedente intestatario: nome, cognome e codice fiscale
- Indirizzi nuovo intestatario: residenza, fornitura e recapito delle fatture
- Il codice POD indicato sulla bolletta del precedente titolare
- La lettura del contatore
- La potenza impegnata in kW (indicata sulla bolletta del precedente intestatario)
- In caso di addebito diretto su conto corrente, anche il codice IBAN
Se il cliente non è un familiare del defunto, per intestarsi a proprio nome il contratto di energia elettrica o gas, saranno necessari i seguenti documenti:
- Numero cliente dell’intestatario precedente
- Dati anagrafici del nuovo intestatario
- Autocertificazione della residenza anagrafica
- Fotocopia di un documento di identità
- Coordinate bancarie o postali per la domiciliazione delle bollette
Intestatario defunto moroso, che fare?
Il nuovo intestatario, in questo caso, è obbligato a rimborsare al fornitore gli eventuali debiti lasciati dal soggetto a cui era precedentemente intestato il contratto solo se si tratta di un familiare. In caso contrario il nuovo inquilino estraneo all’ex intestatario defunto può chiedere una cessazione amministrativa del contratto in essere.
ABBONAMENTO RAI
Gli eredi possono disdire l’abbonamento intestato a persona deceduta o variare il nominativo dell’intestatario:
- nel caso in cui l’erede sia già abbonato deve chiedere l’annullamento dell’abbonamento intestato al defunto comunicando la data e il luogo di decesso dell’intestatario
- nel caso in cui l’erede non sia già abbonato deve chiedere l’intestazione a proprio nome dell’abbonamento in-testato alla persona deceduta
In ogni caso l’erede è obbligato a pagare eventuali arretrati dovuti dall’abbonato deceduto.
Se la persona defunta era titolare di una utenza elettrica di tipo residenziale ed era in possesso di un televisore, l’erede può presentare la dichiarazione sostitutivaper evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica intestata al deceduto. In pratica l’abitazione della persona defunta sarà coperta dall’imposta già versata dall’erede perla sua abitazione princi-pale.
Se invece la persona deceduta non era in possesso di alcun televisore presso la sua abitazione, sarà comunque necessario che l’erede predisponga la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Rivolgersi alla RAI e al fornitore di energia elettrica per modulistica e istruzioni precise.
CONTRATTI DI LOCAZIONE
Edifici di proprietà privata.
In caso di morte del conduttore, al contratto succedono di norma gli eredi conviventi alla data del decesso; il decesso del proprietario non produce conseguenze.
Edifici di proprietà pubblica.
In caso di morte del conduttore di norma al contratto succedono gli eredi conviventi alla data del decesso che siano in possesso dei requisiti indicati nella normativa regionale applicabile.
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE O COOPERATIVE
La trasmissibilità agli eredi delle quote di partecipazione possedute dal defunto è regolata dall’atto costitutivo della società. Gli eredi possono avere diritto alla liquidazione della partecipazione oppure subentrare nella società al posto del deceduto.
ARMI DA FUOCO
Entro otto giorni dal decesso occorre comunicare il cambio di detenzione ai Carabinieri di zona per i successivi adempimenti. Rivolgersi ai Carabinieri.